RE: diesis #06.2019 Quando premi [REC]… I Diritti Connessi alle opere musicali

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I diritti che riguardano l’esecuzione di un’opera e la sua fissazione su supporto.

Il progresso tecnologico e la nascita di strumenti di registrazione e riproduzione di suoni, hanno fatto sorgere la necessità, intorno agli anni 50, di tutelare gli Artisti Interpreti Esecutori (A.I.E.) ed i Produttori Fonografici attribuendo loro dei diritti connessi ai diritti dell’autore. Questa tipologia di diritti riguarda l’esecuzione/interpretazione e dunque il fonogramma, cioè la fissazione dell’esecuzione su un supporto (o registrazione) e non l’opera, per la quale si fa riferimento al diritto d’autore.

I diritti connessi nascono dall’esigenza di tutelare gli A.I.E. che, sebbene non abbiano creato l’opera, trasfondono nella stessa il proprio apporto creativo attraverso l’interpretazione/esecuzione, e i Produttori Fonografici che investono per la realizzazione e diffusione della registrazione. Partendo dal modello dei diritti d’autore, i diritti connessi si differenziano in diritti morali e patrimoniali. Nella prima tipologia rientra il diritto di paternità
degli A.I.E., cioè di associare il proprio nome ad una specifica esecuzione o interpretazione attraverso l’indicazione sul supporto, con i cd. crediti. È proprio attraverso l’attribuzione di una determinata interpretazione, infatti, che l’artista acquista notorietà e moltiplica le sue occasioni di lavoro. Attualmente questo diritto è tra i più violati nelle piattaforme digitali, che molto spesso non riportano tali informazioni.

Gli A.I.E. hanno anche diritto a preservare l’integrità dell’esecuzione o dell’interpretazione fissata su supporto, in quanto una modifica non autorizzata potrebbe ripercuotersi sulla loro pubblica reputazione.

Così come i diritti d’autore morali, questi diritti sono irrinunciabili, imprescrittibili e non cedibili.

A fronte dello sfruttamento massivo del prodotto fonografico e per garantire al Produttore Fonografico ed agli A.I.E. un ritorno economico, l’ordinamento prevede anche i seguenti diritti connessi patrimoniali.

  • Il diritto degli A.I.E. di autorizzare la fissazione delle proprie esecuzioni o interpretazioni – Si noti bene!, questo diritto viene violato, ad esempio, ogni qual volta registriamo senza permesso un brano durante un concerto (anche per questo motivo spesso è vietato l’uso dei cellulari in tal senso); chi è tollerante nei confronti di tale comportamento lo fa solo ed esclusivamente in ragione della pessima qualità delle registrazioni, che non vengono ritenute concorrenziali dal punto di vista commerciale
  • Il diritto di autorizzare la riproduzione in copie su qualsiasi formato delle predette fissazioni e la distribuzione (in forma fisica) delle stesse
  • Il diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico del fonogramma in modo che chiunque possa accedervi da qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento
  • Il diritto di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari del fonogramma

Gli A.I.E. hanno anche diritto di autorizzare la comunicazione , comprensiva della messa a disposizione del pubblico , anche via etere e via satellite, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, salvo che le stesse non siano fatte in funzione di una radiodiffusione o siano oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione.

I diritti connessi patrimoniali sono cedibili, rinunciabili e si prescrivono. La durata è di 50 anni dalla fissazione, se però in questo periodo il fonogramma viene pubblicato (lecitamente), la durata si estende a 70 anni dalla data di prima pubblicazione. La durata dei diritti connessi può, quindi, non corrispondere a quella del diritto d’autore, pertanto se un’opera è in pubblico dominio può non esserlo la sua registrazione (es: opera di Mozart registrata da un’orchestra nel 2019) e viceversa (es. master pubblicato nel 1940, autore dell’opera non ancora deceduto da oltre 70 anni).

Esistono poi dei diritti che, a differenza dei precedenti, non sono esclusivi ma prevedono l’obbligo di corresponsione di un compenso per l’utilizzo, senza necessità di una preventiva richiesta di autorizzazione.
Fanno parte di questa categoria la comunicazione al pubblico (o pubblica diffusione) di un fonogramma attraverso i media (es: cinematografia, radio, televisione, satellite), nonché in pubbliche feste danzanti o pubblici esercizi ed in qualsiasi altra pubblica utilizzazione; e la copia privata, la duplicazione, cioè, su un qualsiasi supporto di una copia acquistata legalmente per uso personale. In questi casi, per ovvie difficoltà logistiche – immaginate di richiedere il permesso per ogni passaggio in radio – non è necessaria l’autorizzazione degli aventi diritto, ai quali è riconosciuto un cd. equo compenso che viene raccolto dalle società di gestione collettiva.

In conclusione, su un prodotto fonografico gravano almeno tre tipologie di diritti: il diritto d’autore sull’opera; i diritti connessi dell’Artista per la sua esecuzione o interpretazione; i diritti connessi del Produttore Fonografico per la sua attività imprenditoriale. A questi può aggiungersi la figura dell’editore, che incide sull’opera.
In passato, ed in generale, tutti questi diritti venivano e vengono acquisiti dalla casa discografica, ma le nuove modalità di produzione e di commercializzazione determinano uno scenario eterogeneo che varia da caso a caso.

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Last modified: 3 Febbraio 2020