RE: diesis #03.2021 “Ciao, siamo i …” – Tutela del nome del gruppo musicale

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Riguardo la titolarità del diritto all’uso del nome di una band possono sorgere facilmente contenziosi.

Con il successo, la fama e la notorietà, il nome del gruppo musicale acquisisce forte rilevanza e diviene uno strumento di immediata identificazione dello stile musicale ed estetico del gruppo, inteso come soggetto autonomo distinto dai singoli membri che lo compongono, assumendo di fatto un valore economico e commerciale.

Per questi motivi, a seguito dell’allontanamento di uno dei membri della formazione o del disfacimento del progetto facente capo alla band originaria e in mancanza di accordi tra tutti i membri, possono sorgere facilmente contenziosi riguardo la titolarità del diritto all’uso del nome.

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Accade spesso che i giudici debbano dare soluzione a conflitti sorti tra attuali ed ex componenti di gruppi famosi, i quali non si erano mai posti il problema di regolamentare i loro rapporti.

L’orientamento principale della giurisprudenza considera il gruppo musicale come una società ed il nome ne costituisce la ragione sociale, mentre i componenti del gruppo i soci, di conseguenza, il diritto all’uso del nome spetta al gruppo in sé a prescindere dalla sua composizione e dalle modifiche nel corso del tempo. I membri uscenti, dunque, perderanno il diritto all’uso del nome, tuttavia potranno utilizzarlo al solo scopo di invocare le loro origini artistiche senza ingenerare confusione nell’utente. Un esempio è il caso Cugini di Campagna, in cui due ex membri hanno utilizzato il nome F. Paulin & G. Brandi già Cugini di Campagna per promuovere la loro nuova attività: il nome evidenzia che non si tratta del gruppo originario ma soltanto di due ex componenti.

Non sono mancati giudici che hanno accentuato ulteriormente il valore del nome del gruppo musicale, affiancandolo a quello di un marchio registrato. Il successo del gruppo, infatti, sarebbe determinato dalle personalità artistiche dei singoli membri, pertanto a seguito dello scioglimento il nome non sarebbe utilizzabile da nessuno degli ex componenti.

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È possibile, poi, che i gruppi musicali, in considerazione del successo, decidano di regolare i propri rapporti costituendo una vera e propria società oppure di procedere alla registrazione del nome del gruppo come un vero e proprio marchio, se ne ricorrono i presupposti di capacità distintiva, liceità e novità, ottenendo così il diritto di utilizzarlo per i propri prodotti o servizi e di impedirne l’uso non autorizzato a terzi.

È bene quindi non sottovalutare l’importanza del nome del gruppo musicale e la rilevanza commerciale che può acquisire con il successo della band, e regolare in anticipo i rapporti tra tutti i componenti anche con una semplice scrittura privata firmata dalle parti e dotata di data certa, in modo da evitare lunghi e costosi contenziosi giudiziari.

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Last modified: 8 Ottobre 2021