RE: diesis #01.2021 “Mio, tuo, nostro, vostro o loro”: il diritto d’autore e i datori di lavoro e committenti

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Quali sono i casi che costituiscono l’eccezione alla regola?

Come già riportato in articoli precedenti, l’autore acquisisce i diritti d’autore (morali e patrimoniali) sull’opera dal momento della creazione, indipendentemente dalle modalità e senza alcuna formalità.
Per evitare spiacevoli sorprese è utile considerare alcuni casi specifici che costituiscono un’eccezione alla regola appena detta.

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Se l’autore è un lavoratore subordinato e crea un’opera dell’ingegno nell’ambito del proprio lavoro, i diritti patrimoniali, cioè quelli che possono generare un guadagno (vedasi il nostro articolo sui diritti patrimoniali qui), spettano al datore di lavoro in via immediata e diretta, senza necessità di specifici atti formali.

La ragione di questa modifica della titolarità dei diritti sta nel fatto che l’autore in virtù del contratto di lavoro, viene già retribuito in proporzione alla qualità e quantità dell’attività creativa prestata. I diritti di utilizzazione economica spettano, quindi, al soggetto che ha organizzato il lavoro e ne ha sopportato i costi.

Nell’ambito musicale un esempio è quello del compositore assunto da una società per la creazione di sigle o jingle, dei quali l’autore sarà sempre riconosciuto come tale, ma di norma non potrà godere dei proventi derivanti dal loro sfruttamento economico.

Qualora, invece, l’attività creativa venga svolta da un lavoratore dipendente non in ragione dell’oggetto e della finalità del contratto di lavoro, cioè nel caso in cui il lavoratore sia un impiegato addetto allo svolgimento di mansioni non legate alla creazione di opere dell’ingegno, i diritti di utilizzazione economica dell’opera spettano all’autore.

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Situazione analoga si ha anche in relazione all’opera dell’ingegno creata su commissione: l’autore quale lavoratore autonomo, svolge un’attività creativa su specifica richiesta di un soggetto committente. In tale ipotesi, infatti, i diritti patrimoniali spettano al committente nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto.

Quest’ultimo, dunque, costituisce un’importante prova degli accordi tra le parti in caso di contestazioni e, pertanto, è altamente consigliato disciplinare per iscritto tutte le caratteristiche del rapporto, tra cui i tempi di consegna ed i termini e le condizioni per il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica.

In mancanza di uno specifico contratto scritto tra autore e committente, invece, andranno valutati caso per caso i termini del trasferimento dei diritti patrimoniali, interpretando la comune volontà delle parti al momento della conclusione dell’accordo.

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Si precisa, infine, che i diritti morali (vedasi il nostro articolo in merito qui) per le loro specifiche caratteristiche restano in ogni caso in capo all’autore, sia nel caso in cui l’opera sia realizzata dal lavoratore subordinato nell’esercizio delle proprie mansioni, sia in quello di opera commissionata.

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Last modified: 2 Marzo 2021