RE: diesis #03.2019 Conoscete i vostri diritti – 1. i Diritti Morali

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Colui che crea un’opera musicale, indipendentemente dalle modalità e senza ulteriori formalità, ne è considerato l’autore (o il compositore) e ne acquisisce i diritti d’autore morali e patrimoniali, che presentano caratteristiche specifiche e contrapposte.

I diritti morali tutelano la persona dell’autore e gli aspetti legati all’opera, quale espressione e rappresentazione della personalità dell’autore. In generale i diritti morali, a differenza di quelli patrimoniali, possono essere esercitati soltanto dall’autore o dai suoi eredi, hanno durata illimitata nel tempo, non possono essere trasferiti ad altre persone (ad es. con un contratto) e l’autore non può rinunciarvi. Queste caratteristiche fanno sì che in Italia, ad esempio, diversamente da quanto previsto dal sistema inglese o da quello americano, non sia possibile ricorrere al cd. ghost writing (fenomeno in cui l’autore rinuncia al proprio diritto di
paternità).

I diritti morali sono quattro.

Il diritto di paternità è quello per cui l’autore può rivendicare la paternità dell’opera e pretendere di esserne riconosciuto come tale in tutte le forme di utilizzazione. Se l’opera è stata pubblicata sotto pseudonimo o in forma anonima, l’autore ha il diritto di rivelarsi e far conoscere al pubblico il suo ruolo. Questo è forse il diritto più violato, soprattutto sul web, dove spesso è indicato soltanto il nome dell’artista principale noto al pubblico, il quale potrebbe non essere l’effettivo autore del brano.

Il diritto all’integrità dell’opera permette all’autore di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, modificazione ed a ogni atto a danno dell’opera, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Dato il forte legame che intercorre tra autore e opera, infatti, una modifica di quest’ultima in senso peggiorativo può influenzare il generale consenso del pubblico e ripercuotersi sulla reputazione dell’autore. L’esempio tipico è quello della sincronizzazione di un brano di un autore particolarmente sensibile ad una causa sociale o con note convinzioni politiche o religiose con immagini concettualmente incompatibili con esse. L’autore può opporsi a possibili modificazioni salvo che non ne sia venuto a conoscenza e le abbia accettate.

Esiste poi il diritto di inedito, per cui l’autore può decidere se pubblicare o meno l’opera, le modalità ed i tempi, nonché affidare ad altri tale compito durante la sua vita o ai suoi eredi dopo la sua morte, così come, allo stesso modo, può espressamente vietare che l’opera venga pubblicata. Con la pubblicazione, il diritto di inedito si esaurisce, l’opera non è più considerata inedita e l’autore potrà ottenere dei profitti dallo sfruttamento dei diritti patrimoniali. È bene precisare che non servono atti formali per pubblicare un’opera, ma è sufficiente suonarla in pubblico o farne un post su un sito.

Quarto ed ultimo è il diritto di ritirare l’opera dal commercio (diritto di ripensamento o pentimento) qualora ricorrano gravi ragioni morali. Tale dicitura è particolarmente ampia e ricomprende ragioni di tipo intellettuale come un errore grammaticale in un testo, motivazioni etiche, religiose, politiche, ecc.. Questo diritto prevale anche sull’eventuale cessione dei diritti patrimoniali sull’opera, di conseguenza l’autore che ritirerà l’opera dal commercio dovrà indennizzare gli imprenditori (produttore, editore) che ne hanno acquistato i diritti. La stretta connessione con la personalità dell’autore fa sì che questo diritto in particolare non sia esercitabile dagli eredi. Con l’avvento di internet, però, difficilmente può essere messo in pratica. Sembra infatti piuttosto riferibile alle opere fisiche e non al contesto del web, nel quale è praticamente impossibile eliminare tutte le tracce di un’opera una volta che questa sia entrata nel mondo virtuale.

I diritti morali, dunque, sussistono in capo all’autore senza limitazione nel tempo ed indipendentemente dalla titolarità dei diritti patrimoniali. Pertanto, anche se questi ultimi sono stati ceduti o l’opera è caduta in pubblico dominio, i diritti morali continuano a salvaguardare la persona-autore, e di conseguenza la personalità che ha trasfuso nell’opera.

Last modified: 4 Luglio 2019