RE: diesis #05.2019 La libertà dell’utente: le eccezioni al diritto d’autore

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Quando è consentito il libero utilizzo di un’opera e a quali condizioni.

Il diritto d’autore è volto a garantire il giusto bilanciamento tra gli interessi dell’autore e l’interesse collettivo all’informazione, studio, diffusione e svilluppo culturale. Pertanto, se da un lato la legge attribuisce all’autore i diritti patrimoniali, dall’altro, prevede specifiche eccezioni e limitazioni che consentono il libero utilizzo dell’opera a determinate condizioni.

La prima ipotesi è quella del pubblico dominio, che si verifica decorso il termine di 70 anni dalla morte dell’autore (o nel caso di più autori, dalla morte dell’ultimo di questi). L’opera in pubblico dominio, infatti, è liberamente utilizzabile fatti salvi i diritti morali.

La legge sul diritto d’autore prevede poi alcune eccezioni tassative, interpretabili solo in senso restrittivo, a tutela di particolari diritti riconosciuti dall’ordinamento. In primo luogo, a garanzia del diritto di cronaca, informazione e manifestazione del pensiero, è libera, a determinate condizioni, la riproduzione o comunicazione al pubblico di articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati in riviste o giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico. Il diritto di accesso alla cultura ed allo studio, invece, giustifica il prestito da parte delle biblioteche e discoteche di Stato, nonché degli enti pubblici. I medesimi fini garantiscono la libera riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico per riassunti o citazioni a scopi di critica, discussione e insegnamento, purché vi sia sempre la menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e del traduttore e purché avvenga per finalità illustrative, non commerciali e senza costituire concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. È ugualmente consentita la pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e comunque senza scopo di lucro. È poi lecita la riproduzione di opere per uso personale purché ciò non comporti la diffusione dell’opera in pubblico.

Con lo sviluppo di sistemi e dispositivi di riproduzione, data l’impossibilità di controllare singolarmente l’operato di ogni soggetto, nel 1993 è stato previsto per legge il cd. “compenso per copia privata”, un compenso forfettario corrisposto sugli apparecchi di registrazione e sui supporti “vergini” (es: cd-r, dvd, Usb, Hard disk ecc.) per compensare gli autori e l’industria culturale della riduzione dei loro guadagni. Queste somme sono dovute da coloro che fabbricano o importano in Italia apparecchi di registrazione e supporti vergini e vengono versate alla SIAE, che le ripartisce nella misura del 50% agli autori, 25% ai produttori e 25% agli artisti interpreti esecutori.

Analogamente è ammessa la fotocopia nel limite del 15% dell’intera opera e i responsabili dei punti o centri di riproduzione devono versare un compenso alla SIAE in favore di autori ed editori.

Una ulteriore eccezione è prevista in caso di esecuzione, rappresentazione o recitazione di opere nella cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o in istituti di ricovero, senza scopo di lucro.

Quelle citate sono alcune delle ipotesi in cui la legge consente il libero utilizzo dell’opera senza che ciò leda i diritti di utilizzazione economica ed i diritti morali dell’autore, in ogni caso tutte le eccezioni vanno interpretate restrittivamente, dovranno quindi rassegnarsi i “cacciatori di escamotage normativi”.

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Last modified: 10 Dicembre 2019